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Notizia del 5 Luglio

Informativa sui contratti a termine

Seppure la notizia sia già ampiamente diffusa dalla stampa, riteniamo utile richiamare la vostra attenzione su quanto segue.
Nella seduta del 2 luglio 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Dignità) che contiene rilevanti novità per i datori di lavoro e che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista da un giorno all’altro.
Ci preme, in particolare, sintetizzare le principali novità introdotte in tema di Contratti a Tempo Determinato in quanto potrebbe risultare strategico anticipare eventuali proroghe e/o rinnovi prima della imminente entrata in vigore della riforma.  Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Dignità, infatti, le nuove disposizioni si applicano:
• ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame
• ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Apposizione del termine e durata massima
Il Decreto Dignità stabilisce, innanzitutto, che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
• non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). In tal caso il contratto sarà “acausale”;
• non superiore a 24 mesi solo in presenza di precise, oggettive ed espresse causali.

Viene inoltre stabilito che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi(anziché gli attuali 36 mesi).
Qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell’arco di 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi) a prescindere dal numero dei contratti.

Alla luce di quanto sopra vi invitiamo caldamente a valutare con particolare attenzione le fattispecie di superamento dei 24 mesi totali ed eventuali casi in cui siano già state utilizzate 4 proroghe.
L’Area Lavoro è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
 

Intervista a Maurizio Cattapan
Spazio Aziende Area Lavoro 07/2018