Notizia del 5 Maggio
TAXI, NCC, AUTOBUS: ORDINANZA IN VIGORE DAL 4 al 17 MAGGIO 2020
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 45 del 03 maggio 2020, pubblicata nel Bur n. 59 del 03 maggio 2020 e in vigore dal 4 al 17 maggio 2020 (consultabile CLICCANDO QUI ) detta disposizioni attuative e di rimodulazione di fase 2, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in relazione al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
Ai gestori dei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici viene ordinato di riprogrammare il servizio erogato al solo fine di soddisfare l’effettiva domanda di trasporto conseguente alle disposizioni di rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 del DPCM 26 aprile 2020, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e assicurando i servizi minimi essenziali.
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto e nella scrupolosa osservanza:
– dell’allegato n. 8 al DPCM 26 aprile 2020: “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”;
– dell’allegato n. 9 al DPCM 26 aprile 2020: “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”;
– della circolare del Ministero della Salute prot. 14916 del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2.”.
L’Ordinanza prevede, inoltre, solo per gli enti gestori dei servizi TPL di linea, a partire dalla data del 7 maggio 2020, una relazione alla Direzione Infrastrutture e Trasporti, via pec: infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it,
nella quale si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, anche con evidenziazione dei dati giustificativi delle scelte effettuate. Si mette in evidenza, nello specifico che l’allegato 9, per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea (taxi, NCC, autobus operator) specifica che :
- va innanzitutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente;
- sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero;
- nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. è preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;
- il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.