Notizia del 14 Dicembre
DEPOSITI E DISTRIBUTORI MINORI DI CARBURANTE

La Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 47/2020, Prot. 439683/RU del 3 dicembre 2020, ha stabilito che dal 1° gennaio 2021 decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio territorialmente competente delle dogane e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, per gli esercenti:
– depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti “depositi minori”);
– apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti “distributori minori”).
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ Nella comunicazione di attività da trasmettere, preferibilmente via PEC, all’Ufficio dell’ADM territorialmente competente (vedi modello allegato) entro il 31.12.2020, l’esercente impianto minore titolare/rappresentante legale della ditta deve riportare:
I – i propri dati anagrafici, il domicilio e il codice fiscale;
II – gli estremi identificativi della ditta ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA o codice fiscale, l’indirizzo di PEC;
III – i dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);
IV – il numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale (ad es., certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori);
V – le modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero la descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) tramite il quale sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; le modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.
Verificata la regolarità formale della comunicazione, all’esercente viene attribuito un codice identificativo dell’impianto minore.
Resta salva la facoltà dell’Ufficio dell’ADM di eseguire un sopralluogo sul deposito o sul distributore per riscontrare la rispondenza di quanto comunicato allo stato reale dell’impianto.
L’esercente che presenti tempestivamente la comunicazione di attività e non abbia ancora avuto attribuito il codice identificativo deve proseguire la gestione dell’impianto minore, garantendo l’osservanza delle modalità prestabilite di tenuta del registro di carico e scarico.
Con riferimento al rispetto delle norme amministrative e di prevenzione incendi, richiamate nel fac-simile predisposto dall’Agenzia, è opportuno ricordare che la competenza amministrativa è delle Regioni le quali, a loro volta, hanno delegato i Comuni al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della SCIA. È pertanto necessario verificare cosa prevede il provvedimento regionale per l’attivazione di tali distributori/depositi.
Laddove l’impresa abbia fatto richiesta per il rilascio di tali atti amministrativi e sia in attesa di risposta da parte dell’amministrazione competente, dovrà indicarlo all’atto della comunicazione all’Ufficio delle Dogane territoriale riservandosi di produrre aggiornamenti quando l’iter amministrativo sarà completato. Le tabelle di taratura dei serbatoi possono essere costituite anche dal mero sviluppo centimetrico della geometria ideale degli stessi, redatto a cura e sotto la responsabilità dell’esercente, sulla base della forma e delle dimensioni nominali del serbatoio fornite dal venditore o dal costruttore. Essendo il prodotto detenuto ad imposta assolta e destinato ad esclusivo uso privato, non è richiesta la certificazione MID dei sistemi di quantificazione dell’erogato.
TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO (DETERMINAZIONE DIRETTORIALE PROT. N. 240433/RU DEL 27 DICEMBRE 2019) Va specificato che non vi sono modelli del registro di carico e scarico predefiniti da approntare né si dovrà fare ricorso, prima del suo uso, alla fase di vidimazione da parte dell’Ufficio dell’ADM. Il registro di c/s è tenuto secondo le modalità descritte nella comunicazione di attività (specificando se nel sistema elettronico dell’esercente ovvero in forma cartacea) ed è custodito presso l’impianto; ha validità illimitata fino alla cessazione dell’attività. Non è, pertanto, richiesto un nuovo rilascio o alcuna altra attività da parte dell’esercente o dell’Ufficio dell’ADM all’inizio di ogni esercizio annuale.
REGOLE DI REDAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO
- ogni tipologia di carburante stoccato nell’impianto è oggetto di separata contabilizzazione in una distinta sezione del registro;
- la prima registrazione con valenza fiscale di ciascuna sezione è quella riferita al 1° gennaio 2021. Con riguardo a tale data, la giacenza iniziale di ciascun prodotto energetico stoccato presso l’impianto minore è rilevata in autonomia dall’esercente;
- dal lato del carico, per ogni sezione, l’esercente procede a singole registrazioni per ogni e-DAS (o DAS cartaceo ovvero, per forniture non superiori a 1.000 kg, altro documento utilizzato a scorta del prodotto) pervenuto entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto;
- dal lato dello scarico, per ciascuna sezione le scritturazioni sono effettuate con cadenza settimanale ed in via cumulativa ovvero indicando i quantitativi dei distinti prodotti complessivamente scaricati nel periodo. Per i distributori minori muniti di totalizzatore dei quantitativi erogati, la scritturazione di scarico può essere effettuata anche mensilmente. In ogni caso, su base facoltativa, l’esercente può effettuare registrazioni di scarico con maggiore frequenza, fino ad una periodicità giornaliera, purché tale circostanza sia preventivamente comunicata all’Ufficio dell’ADM. Allo stesso modo, l’eventuale successiva variazione della periodicità di registrazione degli scarichi deve essere oggetto di comunicazione suppletiva all’Ufficio dell’ADM e di approvazione da parte del medesimo Ufficio.
Gli esercenti impianti minori sono tenuti a trasmettere tramite la propria PEC all’Ufficio dell’ADM, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, quali desunti dal registro di carico e scarico. Il registro di c/s, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione sono conservati dall’esercente presso l’impianto minore per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce.L’esercente ha l’onere di esibire il registro di carico e scarico, e la documentazione a corredo, in occasione di verifiche fiscali e su richiesta degli organi preposti al controllo.
Confartigianato Trasporti continua a sostenere la necessità di una sospensione dei nuovi obblighi per i possessori di cisternette ad uso privato (distributori minori). Con questo obiettivo, negli scorsi giorni, Confartigianato Trasporti insieme ad Assopetroli e le altre associazioni di categoria ha inviato una richiesta alla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli, reiterata anche in sede di audizione confederale sul DDL Bilancio per il 2021, affinché si preveda definitivamente la deroga strutturale che esoneri dai nuovi gravosi adempimenti artigiani e piccoli imprenditori.
Per ogni ulteriore informazione, considerata condizione necessaria per la presentazione della comunicazione di attività, il possesso delle autorizzazioni di natura non fiscale relative agli impianti, è possibile contattare l’ufficio ambiente/sicurezza.