Notizia del 11 Gennaio
Buste di plastica: le nuove regole per il loro utilizzo e commercializzazione
Con il Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 (decreto per il Mezzogiorno), convertito in legge 3 agosto 2017 n 123 il legislatore ha riordinato le norme sulla commercializzazione degli shopper di plastica operando su due livelli: abrogando le norme precedenti in materia riproponendone però i contenuti all’interno del testo unico ambientale (decreto legislativo n. 156/2006) ed introducendo nuove disposizioni che vietano dal 1° gennaio 2018 la possibilità di commercializzare sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti venduti sfusi tipici dei reparti ortofrutta o per avvolgere il pesce venduto al banco.
BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI
1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
· con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
2. borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
· con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
Queste ultime sono soggette ad una progressiva riduzione secondo le modalità fissate al comma 2 dell’articolo 226 –Ter del D.Lgs 152/2006 :
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
OBBLIGO DI FAR PAGARE LE BORSE DI PLASTICA
Allo stesso modo il nuovo art. 226-ter, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 introdotto dal decreto dello scorso anno, dispone che le borse ultraleggere di cui al punto 4 del paragrafo precedente, “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.
L’obbligo di pagamento delle borse ultraleggere, trova la sua ratio nell’esigenza di avviarne una progressiva riduzione della commercializzazione, decorre dal 1° gennaio 2018.
SANZIONI
Chi commercializza borse di plastica per il trasporto che non corrispondano alle caratteristiche previste dalla norma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Analoga sanzione colpisce chi commercializza i sacchetti "ultraleggeri" non rispondenti alle caratteristiche del nuovo articolo 226-ter del Dlgs 152/2006.
La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto o un valore della merce superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi previsti dalla normativa.