Notizia del 3 Agosto
Controllo degli illeciti nelle attività di cabotaggio e somministrazone trasnazionale di manodopera
Con la Circolare 300/A/5797/18/108/13/1del 25.7.2018, il Ministero degli Interni ha fornito importanti chiarimenti e precisazioni sulle modalità di controllo del distacco degli autisti e del loro impiego in caso di cabotaggio o somministrazione transazionale di manodopera, previsti dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Tale normativa, intervenendo in particolare sul D. Lgs. 17 luglio 2016 n. 136, ha introdotto anche in Italia norme rigorose sulle comunicazioni preventive e un nuovo regime sanzionatorio a carico dei conducenti e delle aziende.
La circolare fornisce le istruzioni operative agli organi di Polizia per quanto riguarda i controlli su strada e riassume gli obblighi previsti in capo alle:
· aziende di autotrasporto estere che distaccano in Italia uno o più lavoratori
· agenzie di somministrazione estere che distaccano in Italia uno o più lavoratori (somministrazione trasnazionale di manodopera);
· aziende di autotrasporto estere che svolgono in Italia attività di cabotaggio.
Tali imprese devono comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro informazioni sull’impiego dei propri lavoratori in Italia. La comunicazione può essere effettuata solo per via telematica, compilando un apposito modulo elettronico entro le ore 24.00 del giorno precedente l’inizio del distacco o del primo giorno di cabotaggio. A procedura telematica conclusa, l’impresa di autotrasporto deve stampare e consegnare all’autista che svolge il trasporto la comunicazione di distacco/cabotaggio.
In caso di cabotaggio, tale comunicazione preventiva ha durata trimestrale e copre, durante questo periodo, tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano.
In occasione di attività di autotrasporto effettuate da aziende italiane che utilizzano per servizi di trasporto autisti distaccati da parte di aziende di autotrasporto o agenzie di somministrazione estere o in occasione di trasporti di cabotaggio in Italia, effettuati da aziende estere, una copia di tale comunicazione deve essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita in caso di controlli. Un’altra copia, inoltre, deve essere conservata dal referente in Italia dell’impresa estera distaccante*.
Oltre alla comunicazione preventiva, gli Organi di Polizia verificano la presenza del contratto di lavoro e dei prospetti paga tradotti in lingua italiana.
SANZIONI
Il D. Lgs. 136/2016 punisce con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro il conducente del veicolo che, in regime di distacco o cabotaggio, circola senza comunicazione preventiva o senza gli altri documenti. La medesima sanzione viene applicata in caso di documenti non conformi o non tradotti in italiano. L’accertamento e la contestazione di questa violazione compete agli Organi di Polizia.
Obbligato in solido è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto. Se il veicolo è immatricolato in uno stato estero sarà, inoltre, applicato l’art. 207 del CDS che prevede il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell’agente accertatore o di mancato versamento della cauzione.
Per tale violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al minimo edittale e il pagamento entro 5 giorni con somma scontata del 30%.
Il Decreto prevede, inoltre, pesanti sanzioni anche per l’impresa che non ha inviato la comunicazione o ha inviato documenti incompleti o non tradotti in italiano (da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). L’accertamento e la contestazione di tale violazioni sono di competenza dell’Ispettorato del Lavoro, a seguito di segnalazione dell’Ufficio di Polizia che ha effettuato il controllo stradale. In caso di mancata designazione dei referenti in Italia, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
ESCLUSIONI
Non hanno l’obbligo di osservare gli obblighi previsti dalla D.Lgs. n. 136/16, dalla L. 96 del 21 giugno 2017 e non sono coinvolte nell’attività di controlo degli illeciti, oggetto della circolare 300/A/5797/18/108/13/1 le aziende che effettuano:
· trasporti internazionali con mero transito in Italia (attraversamento senza attività di carico/scarico o imbarco/sbarco passeggeri);
· trasporti internazionali la cui origine o destinazione sia l’Italia, che non comportino operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione trasnazionale di manodopera.
*Secondo l’art. 10 comma 3 del D. Lgs. 136/2016, durante il periodo di distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di:
· predisporre e conservare una copia in lingua italiana della seguente documentazione: contratto di lavoro, prospetti paga, prospetto dell’orario di lavoro, documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni, comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro e certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
· designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di conservare le copie delle comunicazioni preventive di distacco e inviare e ricevere documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove a sede legale o risiede il destinatario della prestazione dei servizi;
· designare un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali e promuovere la contrattazione collettiva di secondo livello.