Notizia del 12 Gennaio
CONTRIBUTO DEL DECRETO RISTORI PER LE IMPRESE DI TRASPORTO PERSONE
L’art. 1 del Decreto Ristori introduce il principio generale sul quale si basa il risarcimento alle imprese il cui codice ATECO è ricompreso nell’allegato 1.
Per il settore del trasporto persone i codici ATECO individuati sono i seguenti:
49.39.09 – altre Attività di trasporto terrestre di passeggeri NCA (comprende il trasporto mediante autobus da noleggio) – percentuale di ristoro 100%
49.32.20 – trasporto con autovetture da rimessa con conducente – percentuale di ristoro 100%
49.32.10 – trasporto con taxi – percentuale di ristoro 100%
50.30.00 – trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi trasporti lagunari) – percentuale di ristoro 100%
52.21.90 – altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA (comprende le centrali radiotaxi) – percentuale di ristoro 100%
In che cosa consiste il contributo a fondo perduto:
Il contributo a fondo perduto consiste nell’erogazione di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge Ristori con una specifica tabella contenuta nell’allegato 1.
L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto “Rilancio”), al quale – per numerose categorie economiche maggiormente colpite dal lock down – si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%.
L’erogazione avviene:
– con modalità automatica, se il contribuente che possiede i requisiti aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno 2020 – 13 agosto 2020 (ovvero dal 25 giugno 2020 al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l’attività del de cuius) e non lo aveva riversato totalmente.
– a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che possiedono i requisiti e non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.
La somma di denaro viene poi erogata mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, il cui iban è già stato indicato sull’istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull’istanza per il nuovo contributo.
Come viene calcolato il contributo a fondo perduto:
– Per i soggetti che avevano presentato l’istanza al precedente contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, l’ammontare del nuovo contributo è pari all’importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto dell’eventuale importo restituito con modello F24 o stornato dalla banca, e moltiplicato per una delle seguenti percentuali:
50% – 100% – 150% – 200% – 400%.
La percentuale fissata per ogni codice ATECO è contenuta nell’allegato 1 del decreto Ristori (così come modificato dal decreto Ristori bis). L’importo massimo del nuovo contributo è di 150.000 euro.
– Per i soggetti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo a fondo perduto, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive.
Nella prima fase, alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, occorre applicare una delle seguenti percentuali:
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
– 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
– 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.
Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 è un valore pari a zero o positivo, la base di calcolo è pari all’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per una delle seguenti percentuali (previste per i singoli codici ATECO nell’allegato 1 del decreto Ristori):
50% – 100% – 150% – 200% – 400%.
L’importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150.000 euro.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
INCREMENTO DEL FONDO PER LE IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI TRAMITE SISTEMI DI TRASPORTO URBANO O SUBURBANO MENDIANTE AUTOBUS SCOPERTI
L’art. 6-bis incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo (originariamente di 25 milioni di euro) istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Infatti dopo le parole: «accompagnatori turistici» sono inserite le seguenti: «e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00». Questo codice ATECO si riferisce alle attività trasporto terrestre di passeggeri tramite sistemi di trasporto urbano o suburbano.
Nel codice ATECO 49.31.00 sono inclusi diversi modi di trasporto terrestre, quali il trasporto mediante autobus, tranvie, filobus, metropolitane, ferrovie sopraelevate ecc. Il trasporto avviene lungo percorsi stabiliti ed in base ad orari generalmente prefissati, consentendo la salita e la discesa di passeggeri presso fermate generalmente fisse.
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DELL’INTEGRAZIONE AL TPL
L’art. 22 ter interviene in materia di trasporto pubblico locale, ampliando fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo, istituito dall’art. 200 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020 e destinato alle aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.
Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021.
La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l’anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti.
Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC.