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Notizia del 21 Settembre

CREDITO D'IMPOSTA sanificazione ambienti di lavoro e acquisto DPI

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute dal 01.01.2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo) e le spese da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31.12.2020 (spese a preventivo) per:
· sanificare ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa/istituzionale e strumenti utilizzati (l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna);
· l’acquisto di:
– DPI (mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
– prodotti detergenti, disinfettanti;
– dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (termometri, termo scanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE
– dispositivi (barriere/pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 100.000,00 euro (credito massimo Euro 60.000).
Il credito d’imposta NON è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non è cumulabile con altre agevolazioni.

Per fruire del credito occorre presentare apposita comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 Luglio 2020 e fino al 07 Settembre 2020.

CREDITO D'IMPOSTA per la ristrutturazione di alberghi, terme e strutture turistiche
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