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Notizia del 15 Dicembre

OBBLIGHI DI TRASPARENZA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE

A seguito della comunicazione inviata a fine agosto, ricordiamo che entro l’1 gennaio 2022, è necessario pubblicare sul proprio sito o, per chi non ne fosse provvisto, sul sito di un’Associazione di categoria come Confartigianato, l’elenco degli aiuti ricevuti dallo Stato durante il corso dell’anno 2020, se questi raggiungono un importo complessivo superiore a 10.000,00 euro.

Questa normativa richiede, inoltre, che entro il 30 giugno di ogni anno, l’azienda continui a pubblicare gli aiuti ricevuti durante l’esercizio precedente, se questi hanno un importo complessivo superiore a 10.000,00 euro.

Sono chiamati a seguire il presente obbligo, tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e quindi:
– società di persone (snc, sas)
– ditte individuali
– società cooperative
– srl che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Le società di capitali (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo, indicando i contributi nella nota integrativa.

Per aiuti, si intendono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti nell’esercizio finanziario ed effettivamente erogati da tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato e soggetti assimilati, ivi compresi:

  • le Agenzie incardinate nei Ministeri, come le Agenzie fiscali (Agenzie delle entrate, ecc..)
  • gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative ed universitarie;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
  • gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;
  • le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo (società a controllo pubblico), con esclusione delle società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  • il Coni;
  • gli Istituti autonomi case popolari.

Evidenziamo che la mancata pubblicazione dei contributi ricevuti comporta:
– la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento
della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà
la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Le informazioni da riportare riguardano:

  • denominazione e partita IVA (o codice fiscale) del beneficiario;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • importo incassato;
  • elementi identificativi del contributo ricevuto (titolo del bando di concessione) o del regime di aiuto.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti concessi in regime di de minimis è prevista una forma semplificata per l’assolvimento dell’obbligo di trasparenza. Tali aiuti sono soggetti all’obbligo, a carico delle amministrazioni concedenti, di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Per tale motivo, per gli aiuti contenuti nel Registro, i soggetti interessati assolvono all’obbligo di trasparenza pubblicando nella nota integrativa del bilancio oppure, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza la seguente dichiarazione: “per l’anno [anno in cui la sovvenzione è stata incassata] il soggetto [denominazione e partita IVA (o codice fiscale) del beneficiario] dichiara l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato”.

Gli aiuti devono essere quantificati secondo il criterio di cassa, cioè solo se tali contributi sono stati effettivamente percepiti nell’esercizio preso in considerazione.
La pubblicazione dovrà rimanere visibile per 5 anni.

Coloro i quali fossero sprovvisti di sito internet o avessero necessità di affidarci l’incarico, possono inviare un’email a ass.artigiani@cf.confart.tv per provvedere, nei tempi indicati, al caricamento dei dati.

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