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Notizia del 15 Marzo

AUTOTRASPORTO - DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI STABILIMENTO 

Le imprese titolari di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada alla data del 17 aprile 2022 (entrata in vigore del D.D. 8/4/2022), devono dimostrare il requisito dello stabilimento unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e comunque entro il 13 maggio 2023, presentando all’Ufficio competente della Motorizzazione civile la dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando l’allegato 1 bis della Circolare MIMS n.16287 del 7.11.2022.

DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI STABILIMENTO – NOTA

L’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1055/2020 ha sostituito integralmente l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ridefinendo le condizioni relative al “requisito dello stabilimento”.

Relativamente alla condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f)), la nuova definizione fa riferimento all’attività amministrativa e commerciale svolta dall’impresa di trasporto nei locali cui si riferisce la lettera a) del medesimo articolo e paragrafo e all’attività di gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di stabilimento. Tale dizione, non facendo più esplicito riferimento ad una “sede operativa”, come nella versione originale regolamento (CE) n. 1071/2009, induce a ritenere che non sia più necessario – per l’impresa – indicare un luogo dove viene effettuata l’attività di natura tecnica relativa alla gestione dei veicoli, ma è sufficiente dichiarare che la gestione di cui sopra si svolge all’interno dello Stato membro di stabilimento.

Con una serie di circolari successive si sono chiariti i termini connessi al “requisito di stabilimento” che deve essere posseduto da chi intende avviare un’attività di autotrasporto merci conto terzi e che deve essere ribadito con apposita dichiarazione da parte di chi è già in attività per trasporto merci conto terzi superiore a 1,5 t.

In particolare, viene previsto che le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto 8 aprile 2022 (allegato) sono già titolari dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada dimostrino il requisito dello stabilimento.

  • per le imprese che alla data del 17 aprile 2022 sono già titolari di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, la dichiarazione sostitutiva di notorietà, avendo carattere integrativo e sostitutivo rispetto a quella già effettuata in occasione dell’iscrizione al Ren, dovrà essere presentata all’Ufficio competente, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e, comunque, non oltre i1 3 maggio 2023, utilizzando il fac-simile messo a disposizione, unitamente, anche in questo caso, alla domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci (vedi allegato 1bis in forma editabile);
  • nel caso dell’impresa che, già iscritta al Ren, provvede a notiziare l’Ufficio di motorizzazione della sussistenza del requisito di stabilimento a seguito delle innovazioni recate dal reg. (UE) 2020/1055, non va applicato il bollo trattandosi di mera comunicazione (comunicazione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva conforme al modello messo a disposizione), sempre che l’impresa non chieda, per sue esigenze, contestualmente il rilascio del certificato attestante l’iscrizione al REN.

MIMS_circ_bollo_Allegato_1bisDownload

Decreto_dirigenziale_8aprile2022Download

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