Info Azienda

Notizia del 19 Gennaio

Spazio aziende - Edizione Straordinaria - Finanziaria 2021

È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2021”, c.d. Finanziaria 2021, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2021, tra le quali si segnalano le seguenti.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, è istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali. Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
  • dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

N.B. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2021.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI / ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In sede di approvazione, a favore:

  • delle federazioni sportive nazionali;
  • degli enti di promozione sportiva;
  • delle associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche;
con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, è prevista la sospensione dei termini relativi:
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1 al 28.2.2021;
  • agli adempimenti / versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1.1 al 28.2.2021;
  • ai versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1 al 28.2.2021.

N.B. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.5.2021;
ovvero
  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 30.5.2021. Le rate relative a dicembre 2021 e 2022 vanno versate entro il giorno 16 di tali mesi.

IL NUOVO DPCM SEMBRA VIETARE ASPORTO E TAKE-AWAY, NO A QUESTE ULTERIORI LIMITAZIONI!
MODIFICA DEL TERMINE DI ANZIANITA’ DEGLI AUTOBUS