Notizia del 5 Maggio
Spazio aziende Area Fiscale 05/2026 di Maggio
ULTIME NOVITÀ
Redditometro e prove documentali
Ordinanza Corte Cassazione 24.2.2026, n. 4123
Nell’accertamento tramite redditometro, ai fini della prova contraria, il contribuente non può limitarsi a dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi “o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate”. Lo stesso deve fornire la prova documentale dell’entità di ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, tramite, ad esempio, estratti c/ bancari.
Abitazione principale e IMU
Ordinanza Corte Cassazione 30.3.2026, n. 7745
A seguito dell’iscrizione della residenza anagrafica si deve presumere, fino a prova contraria, che l’immobile è utilizzato quale abitazione principale. In caso di contestazione spetta al Comune l’onere di provare che il contribuente non dimora abitualmente nell’immobile. Secondo i Giudici:
- “la dimora abituale non è automaticamente esclusa se il luogo di lavoro è collocato a centinaia di chilometri di distanza, ma a condizione che” il contribuente “dimostri di tornare abitualmente e sistematicamente presso il luogo”;
- la dimora abituale “si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza in un determinato luogo e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali”.
Blocco pagamenti parcelle professionisti
Circolare Ministero Giustizia 17.3.2026
A decorrere dal 15.6.2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2026 in materia di “blocco” dei pagamenti delle parcelle professionali da parte della P.A.. In particolare, come evidenziato dal Ministero (per la parte di sua competenza), gli Uffici giudiziari dovranno preventivamente verificare la presenza di inadempienze tributarie / previdenziali.
In caso di accertata inadempienza il pagamento sarà effettuato direttamente all’Agente della Riscossione fino a capienza del debito (al professionista sarà liquidato solo l’eccedenza del debito rilevato). La nuova procedura interessa anche:
- le prestazioni professionali pregresse alla predetta data;
- i pagamenti di importo inferiore a € 5.000.