Notizia del 12 Febbraio
Spazio Aziende Area Lavoro 02/2019
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RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DEI DIPENDENTI
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso dell’importo equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di protezione civile (sia in caso di intervento a seguito di particolari eventi che di attività di formazione).
Qualora il datore di lavoro voglia chiedere il rimborso deve presentare apposita istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente contenente l’indicazione analitica:
· della qualifica professionale del dipendente;
· della retribuzione oraria o giornaliera;
· delle giornate di assenza dal lavoro;
· dell’evento a cui si riferisce il rimborso richiesto;
· delle modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
Il datore di lavoro che fa istanza di rimborso può scegliere di ottenerlo:
· mediante liquidazione delle somme spettanti all’esito dei controlli istruttori previsti;
· con la modalità del credito d’imposta.
La specificazione della preferenza non potrà essere modificata successivamente alla richiesta di rimborso.