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Notizia del 2 Febbraio

ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL COVID-19

A seguito degli ultimi decreti e circolari sulle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19″, riepiloghiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti:

  • a partire dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 è esteso, su tutto il territorio nazionale, l’obbligo vaccinale a tutti gli ultracinquantenni. Questa previsione si applica anche a coloro che, all’entrata in vigore del Decreto, pur avendo 49 anni compiranno il cinquantesimo anno entro il 15 giugno 2022.
    I controlli sull’adempimento di questo obbligo e le eventuali sanzioni pari a 100,00 euro scatteranno dal 1 febbraio 2022.
  • a partire dal 15 febbraio 2022 sui luoghi di lavoro gli ultracinquantenni italiani, comunitari o stranieri sono obbligati, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 “Rafforzata“.
    Questo obbligo vale per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (in modalità autonoma/subordinata/parasubordinata) o di formazione anche extraccurriculare o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

    I datori di lavoro e le persone da essi incaricate sono responsabili dei controlli del green pass.
    I lavoratori dipendenti e quelli ad essi assimilabili nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori.
    La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. La sospensione fa permanere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

    Dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass rafforzato, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il 31 marzo 2022.
  • fino al 31 marzo 2022, sarà necessario il Green Pass “base” (ottenuto a seguito di vaccino, tampone o guarigione dall’infezione Sars-Cov-2) anche per usufruire dei seguenti servizi e attività:
    a) dal 20 gennaio 2022 servizi alla persona intesi come servizi di acconciatura, estetica, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie, pompe funebri;
    b) dal 1 febbraio 2022 “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali”; fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona:
    -alimentare e prima necessità
    -sanitario
    -veterinario
    -di giustizia
    -di sicurezza personale.
    Per visionare le attività commerciali escluse dall’obbligo, alleghiamo DPCM.


Per le aziende, abbiamo preparato un apposito cartello da affiggere al di fuori della propria attività, in modo che i clienti si ricordino di presentare il green pass quando accedono.


  • di seguito le nuove regole su quarantena ed isolamento, riepilogate dall’ULSS2:
  • CABOTAGGIO INTERNAZIONALE: DA FEBBRAIO IN VIGORE NUOVE NORME
    SANI.IN.VENETO PROLUNGA LA SCADENZA DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE COVID-19