Notizia del 17 Maggio
BONUS GNL AUTOTRASPORTO
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti il decreto direttoriale n. 198 che dispone, nel limite complessivo di spesa pari a euro 25.000.000,00, l’apertura della piattaforma dell’Agenzia delle Dogane per la presentazione delle domande del credito d’imposta al 20% per l’acquisto del gas naturale liquefatto (GNL) nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2022.
La piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno e fino alle ore 24.00 del 6 luglio p.v..
Le modalità di erogazione delle risorse e le procedure per la presentazione delle domande rimangono le medesime utilizzate per i crediti di imposta relativi ai bonus “gasolio” e “AdBlue”.
L’istanza va corredata con i files “fatture” e “targhe” (esempi allegati) come specificato nel decreto.
Le risorse sono assegnate sotto forma di credito di imposta, nella misura del 20 % della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 dicembre dell’anno 2022, per l’acquisto di gas naturale liquefatto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Beneficiarie: le imprese di autotrasporto merci conto terzi che esercitano con veicoli ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea con la comunicazione C (2023) 1711 final, detto contributo non può superare il valore determinato con la formula di seguito riportata:
0,50 * (p(t) – p(ref) * 1.5) * q
Dove:
p(t) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall’impresa nel periodo per il quale è previsto il ristoro (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022) espresso in euro;
p(ref) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall’impresa nel periodo di riferimento (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) espresso in euro;
q sono i chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall’impresa nel periodo per il quale è ammesso il contributo (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022), con la limitazione che nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2022 i chilogrammi di gas ammessi a ristoro e conteggiati nella determinazione del valore q, non possono superare il 70% dei chilogrammi acquistati nello stesso periodo del 2021.
Pertanto: q = q(feb-ago_2022) + minore[q(sett-dic_2022);0,7*q(sett-dic_2021)].
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.