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Notizia del 14 Dicembre

AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI: OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL “REN-NOLEGGI” PER I VEICOLI IN LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Le imprese di trasporto italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale – REN che intendano usare un veicolo in locazione senza conducente, sia con targa italiana sia di uno Stato dell’Unione Europea, prima dell’utilizzo hanno l’onere di procedere alla registrazione di tale intenzione nell’applicativo “REN-Noleggi”; nello specifico è stabilito l’obbligo di inserimento della targa nella banca dati gestita dal CED, che è attiva dal 20 novembre (Fase 1) e che sarà via via implementata.

Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi:

  • direttamente alla Motorizzazione Civile territorialmente competente ove ha sede l’impresa;
  • tramite un operatore professionale ( agenzia di pratiche auto) – autorizzato alle operazioni sullo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

Le imprese che hanno in essere contratti di locazione stipulati prima del 15 gennaio 2024, dovranno procedere alla registrazione nell’applicativo REN-Noleggi entro tale data.

VEICOLI INTERESSATI: i veicoli oggetto della registrazione sono: autocarri, trattori, rimorchi , semirimorchi, autotreni e autoarticolati. In fase iniziale, non sarà possibile censire sull’applicativo i rimorchi e i semirimorchi, ma la relativa funzione sarà implementata a breve.

CHI HA L’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE: l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai veicoli locati riguarda le imprese iscritte al REN con veicoli superiori alle 1.5 ton. Sono escluse dall’adempimento le imprese con veicoli fino a 1,5 ton (che ricordiamo possono noleggiare veicoli solamente sino a 1,5 ton).

ESCLUSIONI: sono escluse dall’onere di registrazione in esame le imprese che trasportano merci in conto proprio

REQUISITO DI IDONEITA’ FINANZIARIA: a differenza del passato, ora i veicoli locati dall’impresa incidono sul requisito di idoneità finanziaria (autocarri e trattori), al pari di quelli detenuti a titolo di proprietà o altro titolo. L’idoneità finanziaria, che si dimostra annualmente, deve essere sempre aggiornata ed attuale, quindi, qualora la locazione di veicoli aumenti il parco veicolare, l’impresa dovrà provvedere all’adeguamento del requisito aumentandone il valore.

REQUISITO DI STABILIMENTO: nelle pratiche per il conseguimento dell’autorizzazione al trasporto merci c/terzi (accesso al mercato), qualora il veicolo locato sia il primo e venga utilizzato per la dimostrazione del requisito obbligatorio di stabilimento, Il contratto di locazione dovrà avere una durata non inferiore a 6 mesi e dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE A BORDO: per i veicoli in locazione a bordo del veicolo dovrà esserci il contratto di locazione ed il contratto di lavoro del conducente.

COPIE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA: a partire dal 16 gennaio 2024 le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare sui veicoli locati sono rilasciate dalla Motorizzazione soltanto se il veicolo è stato registrato sull’applicativo REN-Noleggi.

LE NUOVE REGOLE – COSA BISOGNA SAPERE: riportiamo di seguito un estratto della circolare del Ministero (che si allega) che chiarisce in sintesi le innovazioni di natura regolamentare:

  • I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, (si tratta di una novità in quanto tempo fa, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, i veicoli potevano essere utilizzati solamente nelle relazioni di traffico internazionali comunitarie;
  • I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84 co. 2)  e che il veicolo sia della tipologia che l’impresa di trasporto può immatricolare, in altre parole, per esempio, l’impresa iscritta con il limite delle 3,5 ton non può noleggiare veicoli superiori;
  • Un’impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea (art. 84 co. 3). Conseguentemente non è necessario che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto di merci in conto terzi;
  • L’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all’art. 84 co. 4-ter (i.e. il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo noleggia – con ciò escludendo la possibilità che ci siano contemporaneamente più locatari dello stesso veicolo; il veicolo è guidato dal personale dell’impresa che lo utilizza).

Per scaricare la Circolare MIT – Locazione senza conducente CLICCARE QUI

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