CONTRIBUTI AI LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO | Confartigianato Castelfranco V.

Notizie

Notizia del 27 Maggio

CONTRIBUTI AI LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e la perdurante condizione di difficoltà, la Regione Veneto intende sostenere le attività commerciali nella difficile fase della ripartenza, a seguito della sospensione operata con i provvedimenti statali, con un contributo pari all’80% dell’ammontare delle spese ammissibili (investimento minimo: 1.000 euro – investimento massimo: pari o superiore a 8.750 euro con un contributo massimo di 7.000 euro).

Possono, quindi, partecipare al bando le attività commerciali iscritte al 30 aprile 2020, nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e della deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 (vedi elenco).
Sono beneficiari del contributo:
a) Attività commerciali al dettaglio su area privata (ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020);
b) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche ubicata all’interno di alberghi o locande, purchè aperta al pubblico e non solo agli ospiti della struttura;
c) Attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di attività commerciali.

Al momento della presentazione della domanda le attività devono possedere tutti i seguenti requisiti:
– non svolgersi su posteggio (nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere) o in forma itinerante;
– essere iscritte come “Attive” al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
– non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della domanda;
– osservare le norma dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL ed eventuali altre casse di previdenza), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro;
– essere in possesso dei requisiti di onorabilità

Sono ammesse le seguenti tipologie di spese, sostenute dall’11 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020, in considerazione della situazione di emergenza determinata dal COVID-19:

a) Interventi per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in connessione alle disposizioni normative in materia di emergenza da COVID-19:
– realizzazione di plateatici, pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti, strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);
– attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali;
– strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia attraverso l’installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
– dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI); termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza anche con sistemi di rilevazione biometrica (MAX euro 500);
b) Software, hardware, brevetti, licenze (es. licenze d’uso per piattaforme digitali di riunione, videoconferenza, condivisione di documenti) programmi informatici, introduzione o implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, “ebusiness” e “e-commerce”, punto vendita digitale, ecc.), soluzioni digitali per gestire gli ordinativi on-line e la consegna di merci a domicilio;
c) Cicli, ciclomotori e motocicli elettrici per l’utilizzo strettamente correlato alla tipologia di attività esercitata (per esempio: consegna a domicilio), fino ad un massimo di euro 3.000,00.

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE INTERVENTI
Gli interventi dovranno essere conclusi entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2020 (realizzazione attività e pagamento fatture).
La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 16 novembre 2020.

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Dalle ore 10 del 1 Giugno 2020 fino alle ore 17 del 22 Giugno 2020.
La Regione valuterà le domande sulla base dell’ordine cronologico di arrivo: è pertanto di fondamentale importanza presentare domanda a ridosso dell’apertura dello sportello.

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento, se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (U.E.) N. 1407/2013).
Non è possibile il cumulo degli aiuti sulle stesse voci di spesa previste dal presente Bando con altre agevolazioni pubbliche concesse nell’ambito delle misure in materia di emergenza di Covid 19.


BANDO ABBATTIMENTO INTERESSI
ARERA: DOPO LA TARI RIDUCE LE BOLLETTE ELETTRICHE DELLE IMPRESE, ACCOGLIENDO LE PROPOSTE DI CONFARTIGIANATO