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Notizia del 5 Dicembre

Importanti novità su: circolazione stradale, pubblica sicurezza e immigrazione

E’ in vigore dal 4 dicembre 2018, la legge 1.12.2018 n. 132 (G.U. n. 281 del 3.12.2018) di conversione del “Decreto sicurezza” (DL 113/2018), contenente numerose norme di rilievo sociale fra cui le seguenti relative alla circolazione stradale:
· Art. 7 CDS – L’attività di parcheggiatore non autorizzato, nel caso di seconda infrazione o svolta con l’impiego di minori, diventa illecito penale (art. 21-sexies);
· Art. 93 CDS – Le modifiche dell’art. 93 vietano a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio senza conducente. (art. 29-bis);
· Art. 132 CDS – L’articolo 132 CDS, secondo cui il veicolo immatricolato all’estero può circolare in Italia al massimo per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è praticamente sequestrato e, se non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato (art. 29-bis);
· Art. 196 CDS – L’articolo 196 CDS ha introdotto delle precisazioni sulla figura di obbligato in solido: per l’art. 94 c. 4 bis è tale non più il proprietario del veicolo ma l’intestatario temporaneo; nel caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo (art. 29-bis);
· Art. 213 e 214-bis CDS – Il nuovo testo dell’art. 213 CDS introduce sostanziali modificazioni nella normativa del sequestro per confisca dei veicoli (art. 23-bis):
1. tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.);
2. in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria ai sensi dell’art. 214-bis con obbligo di tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet istituzionale della prefettura-UTG competente, altrimenti: trasferimento immediato di proprietà
3. la circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto di cui all’art. 214-bis, cui viene consegnato, nonché la revoca della patente;
4. è sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) adoperati per commettere reati diversi da quelli previsti dal CDS;
· Art. 214 CDS – Disposizioni analoghe a quelle del caso precedente sono previste per il fermo amministrativo dei veicoli (art. 23-bis);
· Art. 215-bis CDS – Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati – introdotto nuovo articolo (art. 23-bis);
· DLG 66/1948 – Con le nuove disposizioni sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con ingombri e ostruzioni è illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche per le strade ordinarie. È illecito amministrativo l’ostruzione di strada ordinaria col proprio corpo (art. 23). Invitiamo gli interessato a prendere visione del testo integrale della L. 132/2018

Bando per partecipazione a fiere internazionali
Spazio Aziende Area Lavoro 12/2018