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Notizia del 11 Dicembre

Spazio Aziende Area Lavoro 12/2018

Spazio_aziende_Lavoro_Dicembre_2018.pdf

Come noto, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro privati (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori, o loro anticipi, per mezzo di denaro contante ma devono utilizzare, tramite una banca o un ufficio postale, esclusivamente una delle seguenti modalità:

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

strumenti di pagamento elettronico;

pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;

• emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 5828/2018, ha precisato che i datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; tale sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione e, considerato che la periodicità di erogazione della retribuzione è, di norma, mensile, trova applicazione per ciascun mese in cui si è verificato l’illecito.

La sanzione viene quantificata nella misura ridotta, e quindi è pari a 1/3 del massimo, ossia a 1.666,66 euro, per ogni mensilità per cui si è protratto l’illecito, a prescindere dal numero di lavoratori che sono stati interessati dalla violazione (ossia quelli a cui il compenso dovuto è stato erogato in contanti).

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Spazio Aziende Area Lavoro 11/2018