Notizia del 5 Marzo
Spazio aziende Area Fiscale 04/2025 di Marzo
ULTIME NOVITÀ
Mod. 770 mensile
Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2025
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che prevede la possibilità di comunicare con il mod. F24 i dati delle ritenute operate richiesti nel mod. 770. La semplificazione (sperimentale e facoltativa), consente al sostituto d’imposta di non inviare il mod. 770.
Tale possibilità interessa (soltanto) i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente / assimilati e di lavoro autonomo che al 31.12 dell’anno precedente hanno un numero di dipendenti non superiore a 5. A tal fine con il mod. F24/770 i soggetti interessati inviano all’Agenzia delle Entrate anche una comunicazione contenente alcuni dati “aggiuntivi”, analoghi a quelli presenti nei quadri ST e SV del mod. 770.
Regolarizzazione catastale Immobili oggetto di Superbonus
Provvedimento Agenzia Entrate 7.2.2025
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che prevede l’invio di un’apposita comunicazione dedicata alle anomalie collegabili al mancato aggiornamento catastale riguardante gli immobili oggetto degli interventi di efficienza / riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il “Superbonus.
Nuovo modello dichiarazione di successione
Provvedimento Agenzia Entrate 13.2.2025
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che aggiorna il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali al fine di tenere conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024 (contenente la razionalizzazione dei tributi indiretti) in attuazione della Riforma fiscale e, in particolare, dell’autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei soggetti obbligati al relativo pagamento.
Agevolazione “prima casa” immobile collabente
Ordinanza Corte Cassazione 16.2.2025, n. 3913
Ai fini dell’agevolazione “prima casa” non è richiesta l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto. Il beneficio, infatti, “può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F2 [fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili], ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.