Notizia del 8 Novembre
Spazio aziende Area Fiscale 11/2022
ULTIME NOVITÀ
Spese di sponsorizzazione
Ordinanza Corte di Cassazione 12.9.2022, n. 26733
Le spese di sponsorizzazione sono deducibili ex art. 108, comma 2, TUIR se di importo inferiore a € 200.000 annui, come stabilito dall’art. 90 comma 8, D.Lgs. n. 289/2002. Le stesse “sono assistite da una «presunzione legale assoluta» circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza” a condizione che:
- il soggetto sponsorizzato sia una “compagine sportiva dilettantistica”;
- sia rispettato il suddetto limite di spesa;
- la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Crediti d’imposta energetici
Provvedimento Agenzia Entrate 6.10.2022
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che ha “aggiornato” il modello, da presentare in via telematica all’Agenzia entro il 22.3.2023, utilizzabile per la cessione dei crediti d’imposta (in alternativa alla compensazione nel mod. F24) riconosciuti per il terzo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore e non energivore / gasivore e non gasivore in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale.
Credito d’imposta spese attività fisica adattata
Provvedimento Agenzia Entrate 11.10.2022
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che individua le modalità ed i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) a favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per fruire di attività fisica adattata (AFA). La domanda va presentata in via telematica all’Agenzia, utilizzando l’apposito modello, nel periodo 15.2 – 15.3.2023.
Trasporti di beni in importazione
Risposta interpello Agenzia Entrate 14.10.2022, n. 514
In linea generale, il regime di non imponibilità IVA ex art. 9, comma 3, DPR n. 633/72 non è più applicabile (dal 2022) alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare i beni all’estero dall’esportatore / importatore / destinatario dei beni stessi, affida ad un vettore terzo (subvezione).