Notizia del 30 Maggio
CREDITO D'IMPOSTA DEL 65% PER LE STRUTTURE RICETTIVE
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, rientranti
nelle seguenti categorie:
• strutture ricettive alberghiere: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, ed altre tipologie ricadenti nella categoria come individuate da specifiche norme regionali
• strutture che svolgono attività agrituristica come definite dalla legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali
• stabilimenti termali di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323
• le strutture ricettive all’aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.
Il credito, pari al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, è riconosciuto per:
• interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia
• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sulle parti comuni e sulle unità immobiliari
• interventi di incremento dell’efficienza energetica (incluse le spese per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici)
• interventi di adozione misure antisismiche
• acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell’efficienza energetica
• realizzazione di piscine termali
• acquisizione di apparecchiature per lo svolgimento attività termali
• prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi menzionati.
Il contributo è alternativo e non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi.
E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione anche in unica soluzione, senza obbligo di ripartizione in quote annuali.
Le imprese potranno presentare apposita domanda, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità definite con avviso che sarà pubblicato entro fine luglio.
Il contributo verrà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (click day).
I nostri uffici sono a disposizione per maggiori informazioni e per l’eventuale invio della pratica.