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Notizia del 10 Gennaio

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 31 MARZO 2022

Il decreto legge 221/2021 in vigore dal 25 dicembre scorso, ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 e introdotto le seguenti novità :

  • è previsto l’obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati, con relativo onere, per i datori di lavoro, di effettuare i controlli alle condizioni previste. Prorogate anche le sanzioni per le aziende che non effettuano le verifiche e per gli addetti sorpresi sul posto di lavoro senza certificazione verde. In base al presente decreto, fino a diverso provvedimento, resta confermato che, per lavorare nei settori privati , è sufficiente il green pass nella versione base, cioè rilasciata a seguito di tampone, guarigione o vaccino, tranne che per alcune categorie di persone obbligate alla vaccinazione;
  • la durata del Green Pass dal 1 Febbraio 2022 viene ridotta dagli attuali 9 mesi a 6;
  • rimane l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio richiedibile al medico competente aziendale per le imprese in cui la nomina è prevista o  al medico del lavoro presso gli uffici dell’Inail, che potrà accertare l’inidoneità alla mansione. Durante il periodo di mancata attività queste persone non possono essere licenziate. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” in base alla normativa di riferimento (ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione );
  • è confermata la possibilità di ricorrere,  per le attività/mansioni che lo consentono, allo smart working con modalità semplificate, quale soluzione datoriale finalizzata alla  tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si potrà attivare tale modalità senza l’accordo individuale tra il datore di lavoro e il dipendente e con notifica telematica al Ministero del lavoro. Il nuovo decreto, infatti, proroga al 31 marzo quanto previsto dall’articolo 90, commi 3 e 4, del Dl 34/2020, dopo che il Dl 52/2020 aveva già spostato i termini prima dal 30 aprile al 31 luglio e poi alla fine del 2021.

I “lavoratori fragili” ove la mansione lo consenta (art.26 del decreto legge 18/2020 e s.m.i.) potranno continuare a svolgere di norma l’attività in smart working, anche con mansioni diverse ma uguale inquadramento, fino all’adozione di un decreto ministeriale che individuerà «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile» anche secondo le modalità eventualmente previste dai contratti collettivi. Il decreto dovrebbe essere adottato entro il 24 gennaio 2022; in sua assenza lo smart working proseguirà comunque fino al 28 febbraio 2022.

  • vengono estesi congedi parentali retribuiti dall’INPS per i dipendenti o artigiani/autonomi genitori di figli under 14 con loro conviventi, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, di astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 e fino a 16 anni, o di congedi a fronte di figli con handicap grave indipendentemente dall’età di questi ultimi. Per presentare la richiesta sono a disposizione , previo appuntamento, gli uffici del patronato INAPA di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana presso ciascuna sede Mandamentale.

CONGEDI PARENTALI COVID 19 – LA PRESTAZIONE E’ FRUIBILE ANCHE DAI LAVORATORI DAI GENITORI ARTIGIANI E DAGLI ALTRI LAVORATORI AUTONOMI

Dal 1 Gennaio 2022:

  • per i lavoratori fragili non è stata prorogata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro (qualora l’attività non possa essere effettuata in smart working come avviene ad esempio per gli operai) al ricovero ospedaliero con relativa indennità;
  • l’assenza di qualunque dipendente del settore privato per quarantena o permanenza domiciliare non è più equiparata alla malattia e viene meno anche la non computabilità ai fini del periodo di comporto (licenziabilità per malattie lunghe). 
    Confartigianato ha già richiesto al Governo di intervenire nel Milleproroghe  per individuare le coperture economiche necessarie per ripristinare l’equiparazione dell’ assenza per quarantena a ordinaria malattia, rifinanziando le casse dell’Inps dedicate a questa tutela.

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI SVILUPPATI DA AGGREGAZIONI DI IMPRESE
FONDO DI ROTAZIONE "ANTICRISI" DELLA REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI E SUPPORTO FINANZIARIO