Notizia del 4 Settembre
Spazio aziende Area Fiscale 09/2026 di Settembre
ULTIME NOVITÀ
Spese di pubblicità
Ordinanza Corte Cassazione 4.6.2026, n. 17902
Ai fini della deducibilità delle spese di pubblicità l’impresa deve fornire, con idonea documentazione, “la prova della ratio della spesa pubblicitaria effettuata e del suo legame con il programma economico imprenditoriale, specificando l’obiettivo perseguito con la spesa e il ritorno commerciale atteso”. In mancanza di tali requisiti, le somme erogate a titolo di pubblicità devono considerarsi quali liberalità. Ai fini della prova del requisito di inerenza non è sufficiente la mera esibizione di un contratto, qualora dallo stesso non sia possibile riscontrare l’obbligo della controparte di pubblicizzare / propagandare il marchio o l’attività produttiva dell’impresa.
Florovivaismo
D.Lgs. 30.7.2026, n. 151
È stato pubblicato sulla G.U. 12.8.2026, n. 186 lo specifico Decreto riguardante il florovivaismo, in attuazione della Legge Delega n. 102/2024, in vigore dal 27.8.206. In particolare, il Decreto introduce una disciplina organica del settore definendo in modo puntuale l’attività florovivaistica, i centri per il giardinaggio (c.d. garden center) e il contratto di coltivazione.
Donazione partecipazioni e esenzione imposta di successione e donazione
Risposta interpello Agenzia Entrate 31.7.2026 n. 152
Non determina la decadenza dal beneficio dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento a discendenti o al coniuge di partecipazioni se il beneficiario, pur cedendo / conferendo parte delle quote ricevute, mantiene il controllo “di diritto” della società per almeno 5 anni.
Plusvalenza immobiliare cessione entro 5 anni
Risposta interpello Agenzia Entrate 10.8.2026, n. 157
La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un immobile è imponibile soltanto se la cessione interviene entro 5 anni dall’acquisto / costruzione. Ai fini del computo del quinquiennio:
- non rileva che l’immobile sia stato oggetto di ristrutturazione / ampliamento, rilevando esclusivamente l’acquisto;
- è necessario considerare separatamente ciascun immobile oggetto di cessione. Pertanto, qualora la pertinenza sia stata acquistata / costruita da meno di 5 anni, in relazione alla stessa si determina la tassazione della plusvalenza, ancorchè l’immobile principale sia stato acquistato / costruito da più di 5 anni e la cessione di entrambi intervenga con un unico atto;
non rileva la stipula del contratto preliminare di compravendita, rilevando esclusivamente la data di stipula dell’atto definitivo.